acronimo di “Crypto Asset Service Provider”, ai sensi dell’art. 3, c. 1 n. (8), della proposta di regolamento MICA (cfr. Parte II, Cap. 1), è qualsiasi persona la cui occupazione o attività consiste nel prestare a terzi uno o più servizi per le cripto-attività su base professionale. I servizi per le criptoattività sono indicati al n. (9) dello stesso comma: custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di terzi; gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; scambio di criptoattività
con una moneta fiduciaria avente corso legale; scambio di cripto-attività con altre cri pto-attività; esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di terzi; collocamento di cripto-attività; ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di terzi; prestazione di consulenza sulle cripto-artività.
Nella regolamentazione AML, si tratta della omologa definizione di “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale”, definiti come «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di
valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute» (art. 1, c. 2, lett. ff), del D.Lgs. n. 231 del 2007).